Buongiorno, ho 33 anni sono sposata da circa 8 anni e ho una figlia di 20 mesi, non andando daccordo con mio marito (con il quale ho la divisione dei beni e la casa èil 70% suo e il 30% mio) capita molto spesso di litigare, molto spesso vorrei andare via da casa o che lui se ne andasse (naturalmente lui non va via neanche costretto) e che la bambina rimanesse con me vorrei sapere come mi devo comportare in questi casi? la bimba la posso portare via con me? cosa dice la legge in merito? grazie mille e scusate per il disturbo.
Tiziana
Risposta: l’abbandono della casa familiare, integrando una violazione di un obbligo matrimoniale, potrebbe essere causa di addebito della separazione, a meno che non sia “giustificato”; l’abbandona della casa familiare, ad esempio, non concreta una causa di addebitabilita’ della separazione quando sia determinato dall’intollerabilita’ della prosecuzione della convivenza, gia’ palesatasi in epoca antecedente (Cass., sezione 1, 20 Gennaio 2006, n. 1202; Cass., sez. 1, 10 Giugno 2005, n. 12373; Cass., sez. 1, 11 Agosto 2000, n. 10682). Quindi, occorre valutare caso per caso se sia giustificabile un abbandono del tetto coniugale prima della separazione.
Quello che posso consigliarTi, se la convivenza con Tuo marito è diventata intollerabile, è di chiedere la separazione, che può essere consensuale o giudiziale.
La separazione consensuale può essere chiesta quando i coniugi riescono a trovare un accordo su tutte le condizioni della loro separazione (rapporti patrimoniali ed affidamento figli): in tale caso i coniugi possono presentare domanda congiunta al Tribunale competente. Dopo il deposito del ricorso viene fissata un’udienza (dinnanzi al Presidente del Tribunale) in cui i coniugi devono comparire personalmente; successivamente a tale udienza, se gli accordi dei coniugi sono ritenuti non pregiudizievoli per la prole, il Tribunale omologa la separazione. L’iter di questo procedimento è più veloce e si conclude nel giro di 3/4 mesi dal deposito del ricorso.
Qualora i coniugi non raggiungano un accordo sulle condizioni della separazione, ciascuno dei coniugi può chiedere (con l’assistenza di un avvocato) la separazione giudiziale con ricorso depositato in Tribunale e notificato all’altro coniuge. Anche in questo caso la prima udienza del giudizio prevede la comparizione personale dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale, il quale può adottare i porvvedimenti necessari ed urgenti a tutela del coniuge debole e della prole. Successivamente, il procedimento si svolge come una causa ordinaria che si conclude con una sentenza.
In entrambi i casi, la separazione non determina lo scioglimento del matrimonio che potrà essere richiesto (divorzio) dopo tre anni di separazione.
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Ciao mi chiamo DIego e ho 38 anni con mia moglie va tutto male abbiamo 5 figli minori e la casa non e di nostra propieta.
Cosa devo fare per separarmi?
Caro Diego,
se entrambi i coniugi sono d’accordo nel separarsi e si sono accordati su tutte le condizioni della separazione (questioni economiche, affidamento dei figli minori) devono rivolgersi al Tribunale perchè “ratifichi” la separazione. Alcuni Tribunali consentono questa procedura anche senza l’assistenza dell’avvocato. Tuttavia,considerato che tu hai 5 figli minori e, quindi, occorrerà disciplinare il loro affidamento, ti suggerisco senz’altro di farvi assistere da un avvocato. L”assistenza dell’avvocato, in ogni caso, è obbligatoria in caso di separazione giudiziale (vedere altri articoli sul blog in materia)