Divorzio e pensione di reversibilità

Cass. civ., Sez. lav., 23 giugno 2008, n. 17047

Il diritto del coniuge divorziato alla pensione di reversibilità (o ad una quota di essa, nell’ipotesi di concorso con altro coniuge superstite) – come previsto dall’art. 9, L. 6 marzo 1987, n. 74 – presuppone che l’assegno di divorzio giudizialmente riconosciuto, di cui il richiedente è titolare al momento della morte dell’ex coniuge, gli sia stato attribuito esclusivamente nel suo interesse ed a suo beneficio; ove l’assegno gli sia stato attribuito nell’interesse ed a beneficio di altri che il richiedente ha la funzione di tutelare, il diritto permane nel limite in cui questa funzione permanga.

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