Separazione dei coniugi, assegnazione della casa familiare ed affidamento dei figli

Egregio avvocato, il quesito che le sottopongo è questo. Mia moglie vuole chiedere la separazione ed il problema più grosso che ancora non abbiamo risolto riguarda la casa, che appartiene esclusivamente a me. Il punto è che abbiamo un figlio di 11 anni che sarà affidato alla madre, cosi’ mi pare dica la legge; mia moglie, che pure lavora, vorrebbe continuare ad abitare assieme al bambino nella casa dove tutt’ora viviamo. Io, secondo mia moglie, dovrei trasferirmi altrove, anche se sono il proprietario della casa. Non voglio certamente mandare via di casa mia moglie e mio figlio, ma io non saprei dove andare ad abitare, considerato che se dovessi pagare il mantenimento a mia moglie e mio figlio, sarebbe difficile sostenere anche un affitto. Che soluzioni si prospettano in questi casi? Grazie.

18/6/2008 | Roberto (per email)

Risposta: quello dell’assegnazione della casa coniugale (ovvero la casa in cui si svolgeva la vita della famiglia quando questa era unita) è spesso l’aspetto in cui si verificano i maggiori attriti per i coniugi, poiché il coniuge estromesso – soprattutto quando sia il proprietario esclusivo o unico dell’immobile – viene fortemente penalizzato; molto spesso l’assegnazione della abitazione si traduce in una espropriazione se non definitiva, destinata a perdurare per molti anni.

Vediamo, pertanto, di esporre sinteticamente come viene regolato oggi l’istituto dell’assegnazione della casa coniugale. La norma di riferimento è l’art. 155 quater aggiunto al Codice Civile dalla Legge 54/2006(sull’affido condiviso) . Questa norma, rubricata come “assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza” stabilisce che “il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. Dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell’articolo 2643. Nel caso in cui uno dei coniugi cambi la residenza o il domicilio, l’altro coniuge può chiedere, se il mutamento interferisce con le modalità dell’affidamento, la ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati, ivi compresi quelli economici”. L’interpretazione oggi data alla norma dalla Corte di Cassazione è quello secondo cui il diritto all’assegnazione della (ex) casa coniugale spetta al genitore con cui convivono i figli minorenni o maggiorenni non autonomi conviventi e ciò indipendentemente dal fatto che sia o meno titolare di un diritto reale o personale di godimento sull’immobile. Lo scopo della norma è quella di assicurare una pronta e conveniente sistemazione della prole incolpevole del fallimento del matrimonio e di impedire che questa, oltre al trauma della separazione dei genitori, abbia a subire anche quello dell’allontanamento dall’ambiente in cui vive ed infine di favorire la continuazione della convivenza tra loro.
Attualmente la Corte di Cassazione ha ribadito più volte questa rigida interpretazione della legge, escludendo il diritto all’assegnazione della casa familiare laddove non vi siano figli minorenni o maggiorenni non autonomi ed annullando tutte quelle interpretazioni estensive della norma che tendevano a riconoscere il diritto all’assegnazione della casa anche a favore del coniuge economicamente più debole, pur in assenza di figli, privando della proprietà il titolare del bene. La giurisprudenza maggioritaria nega appunto questa possibilità sul presupposta che il diritto del coniuge proprietario del bene subirebbe una limitazione eccessiva, in contrasto con l’art. 42 comma 2 della Costituzione, in quanto egli ternerebbe in possesso dell’abitazione solo in caso di decesso dell’altro coniuge, o di sue nuove nozze.

L’assegnazione della casa familiare (che se non diversamente specificato comporta automaticamente anche l’attribuzione del possesso di tutti i mobili) costituisce una facoltà di godimento qualificata come “diritto atipico personale“, che, pertanto, non priva il proprietario dell’immobile della disponibilità del suo diritto dominicale. Da ciò derivano alcune conseguenze: secondo un costante orientamento giurisprudenziale l’assegnazione comporta l’accollo di tutti gli oneri condominiali ordinari a carico del coniuge assegnatario; mentre le spese straordinarie continuano a gravare sul proprietario; su quest’ultimo continuerà a gravare anche l’ICI. Le eventuali rate di mutuo preesistente sull’immobile continuano ad essere di competenza del coniuge che si è accollato il mutuo, salvo diversi accordi tra i coniugi.

Per quanto riguarda l’affidamento dei figli: questo consistente nell’obbligo di custodia dei figli inteso come obbligo per ciascun genitore di provvedere a tutto ciò che occorre per garantire una esistenza civile e dignitosa ai figli. Con la legge 54/2006 è stato introdotto il c.d. affido condiviso; la disciplica dell’affido condiviso è contenuta nell’art. 155 del codice civile, come modificato dalla legge n. 54, che così recita:

“Art. 155. – (Provvedimenti riguardo ai figli) – Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole.
La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente.§
Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando
1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

L’assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.
Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi
“.

Con l’attuale normativa, quindi, la custodia dei figli è prioritariamente attribuita sia al padre che alla madre. In verità l’innovazione è più che altro una innovazione di principio. Nella pratica poco è cambiato rispetto alla precedente normativa (affidamento ad uno dei due coniugi), poiché i figli vivono per lo più con un solo genitore e quindi la custodia dell’altro appare più che altro simbolica.

L’art. 155 menziona anche la potestà genitoriale, che consiste nel poter assumere decisioni su ciò che riguarda i figli. La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori, ciascuno dei quali potrà assumere le decisioni “di ordinaria amministrazione “sulla gestione dei figli disgiuntamente dall’altro.

4 Risposte

  1. Buona sera ,perchè i giudici decidono che deve essere sempre l uomo ad andarsene di casa ?Io stò pagando e o perso anche la voglia di vivere in certi momenti perchè non è possibile perdere anche la dignità di uomo per vcercare di andare avanti .

    • Caro Massimo,
      comprendo lo sfogo e l’amarezza. Le ragioni per cui nella stragrande maggioranza dei casi sono gli uomini (in quanto genitori non collocatari dei figli minori) a dover lasciare la casa coniugale sono state spiegate: sono ragioni che attengono alla tutela della prole. Purtroppo molto spesso tutto ciò comporta un grosso sacrificio per i padri.

  2. Egr. Avv. è possibile che una casa coniugale affidata alla mamma con i minori possa essere venduta al pubblico incanto per un mutuo non pagato, del quale si era fatto carico in sede di separazione l’altro coniuge? Quale normativa disciplina questo? Come bisogna agire nel momento in cui si verifica tale evento?

    • E’ certamente possibile: se il mutuatario non paga le rate l’istituto mutuante può fare espropriare l’immobile su cui è stata accesa l’ipoteca a garanzia del mutuo. Cosa fare in questi casi? Se non è possibile trovare un accordo con la banca per il pagamento del debito si è costretti a subire l’espropriazione. Si tenga presente,comunque, che si tratta di una procedura piuttosto lunga, quindi il coniuge assegnatario dell’immobile, non proprietario, avrà certamente tutto il tempo per trovare un altro alloggio.

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