Sentenza: il venditore-costruttore risponde delle fessure nel pavimento

Corte di Cassazione - sentenza 30 gennaio - 29 aprile 2008, n. 10857

Se le piastrelle delpavimento presentano fessure e rotture causate dall’errata nella posa del sottofondo si configura una responsbilità del costruttore-venditore ai sensi dall’articolo 1669 Cc (Rovina e difetti di cose immobili). Secondo la Cassazione “configurano gravi difetti dell’edificio a norma dell’art. 1669 cod. civ. le carenze costruttive dell’opera - concernenti anche una singola unità abitativa - che ne menomano in modo grave il normale godimento, a causa di realizzazione effettuata con materiali inidonei e/o non a regola d’arte ed anche se incidenti su elementi secondari ed accessori dell’opera (quali impermeabilizzazione, rivestimenti, infissi, pavimentazione, impianti, etc.), purché tali da compromettere la sua funzionalità e l’abitabilità ed eliminabili solo con lavori di manutenzione, ancorché ordinaria, e cioè mediante opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture.”

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