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Affidamento esclusivo dei figli: quali sono i presupposti?
Salve,gradirei sapere se la giurisprudenza può decidere di affidare un minore di età 30mesi al padre che ha quale motivazioni di voler l’affidamento esclusivo per quanto segue:La separazione è dovuta a motivi di disaccordo personale ma soprattutto perchè la parte femminile già da tempo ha un’altro uomo;La parte femminile lavora da circa anni due in ristoranti è pertanto svolge orari non tanto consoni quale dalle ore 15.30 alle ore 04.00;quando torma da lavoro l’unica cosa che fa e mettersi al pc e chattare in facebook sino alle successive 05.30;la mattina seguente dorme(asserendo di essere stanca morta del lavoro….no perchè si corica tardi) sino alle ore 14.00 circa è si incazza se la figlia si sveglia prima,quindi il padre è costretto a prendere la figlia e portarla in giro dopo averla fatta mangiare;più volte ma purtroppo non posso portare questa prova in tribunale, non cucina alla piccola dando solo merendine a pranzo;dopo circa un’ora che si alza si fa la doccia si trucca e va a lavoro;La di lei madre e la di lei sorella mi hanno firmato delle dichiarazioni in cui confermano chi è il più idoneo e affidabile al mantenimento e la cura della piccola, in mio favore;ho un testimone che può confermare che la piccola chiama me mamma e non la madre;in più la stessa dice di non trovare mai tempo per mandare un sms o fare una telefonata per chiedere cosa fa la figlia,visto che da quando mi ha cacciato da casa io dormo da mia suocera e la piccola sta con lei solo quando le fa comodo perchè giustamente asserisce che il lavoro e lavoro e nn può perderlo adesso.
Premetto che io domicilio con mia suocera idonea a mantenere una minore durante le mie sei ore di lavoro,in quanto già affidataria di una minore per altre cause.Scusate se vi è qualche errore di grammatica, spero in una risposta e che abbia le possibilità di avere questo affidamento.Ultima cosa la signora mi ha costretto a querelarla per lesioni in quanto alza facilmente le mani al minimo nervosismo.
grazie e buon lavoro.
Risposta: la legge prevede che il giudice chiamato a decidere sull’affidamento dei figli minori in conseguenza della separazione dei genitori, valuti in via prioritaria la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi; questa regola generale si fonda sul presupposto che l’affido condiviso corrisponda maggiormente all’interesse morale e materiale dei figli.
Ne deriva, conseguentemente, che si potrà ricorrere alla residuale ipotesi dell’affido esclusivo solo quando l’affido condiviso risulti contrario all’interesse dei figli: in sostanza il giudice potrà disporre l’affido esclusivo dei figli minori ad genitore, se questo riesce a dimostrare che la violazione dei doveri o l’abuso dei poteri concernenti la potestà da parte dell’altro genitore; ovvero dimostri che quest’ultimo tenga una condotta pregiudizievole nei confronti dei figli stessi.
L’art. 155-bis del codice civile (Affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento condiviso) prevede infatti che “Il giudice può disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore.
“Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l’affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l’affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell’articolo 155. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell’interesse dei figli, rimanendo ferma l’applicazione dell’articolo 96 del codice di procedura civile“.
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Incidente stradale: quali sono i tempi per la liquidazione dei danni?
In caso di incidente d’auto vorrei sapere quali sono i tempi previsti per la liquidazione dei danni
Grazie.
H.C.
Risposta: alle procedure liquidative dei danni conseguenti alla circolazione dei veicoli sono dedicati gli artt. 143 e ss.del codice delle assicurazioni private approvato con il decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 ed aggiornato con le modifiche introdotte dal Decreto legislativo n. 198 del 6 novembre 2007 e dal Decreto Legge 3 giugno 2008, n. 97.
In sintesi questo è il meccanismo:
- Richiesta di risarcimento del danno all’assicurazione a mezzo lettera racc. a/r a cui allegare copia del modulo CAI. Quando il modulo è firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell’impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso.
- Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento deve recare l’indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l’ispezione diretta ad accertare l’entita’ del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l’impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni e’ ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro.
- L’obbligo di proporre al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso. La richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le modalita’ indicate sopra. La richiesta deve contenere l’indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si e’ verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell’accertamento e della valutazione del danno da parte dell’impresa, dai dati relativi all’eta’, all’attivita’ del danneggiato, al suo reddito, all’entita’ delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, ecc.. L’impresa di assicurazione e’ tenuta a provvedere all’adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione.
- Il danneggiato, pendenti i termini di ai punti precedenti (60 o 90) non puo’ rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alla persona da parte dell’impresa. Qualora cio’ accada, i predetti termini sono sospesi. L’impresa di assicurazione puo’ richiedere ai competenti organi di polizia le informazioni acquisite relativamente alle modalita’ dell’incidente, alla residenza e al domicilio delle parti e alla targa di immatricolazione o altro analogo segno distintivo, ma e’ tenuta al rispetto dei suddetti termini anche in caso di sinistro che abbia determinato sia danni a cose che lesioni personali o il decesso.
- In caso di richiesta incompleta l’impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni; in tal caso i termini di cui sopra decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi.
- Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, l’impresa provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione. Entro ugual termine l’impresa corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l’offerta. La somma in tal modo corrisposta e’ imputata nella liquidazione definitiva del danno. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione senza che l’interessato abbia fatto pervenire alcuna risposta, l’impresa corrisponde al danneggiato la somma offerta.
- Procedura Indennizzo diretto. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato. La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo nonchè i danni alle cose trasportate di proprietà dell’assicurato o del conducente. Essa si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall’articolo 139 CdA. La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all’estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato come disciplinato dall’articolo 141 CdA.
- Nel caso in cui non sia possibile ottenere il risarcimento dei danni all’esito della procedura sopra descritta, il danneggiato può promuovere l’azione giudiziaria: l’azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicolo per i quali vi è obbligo di assicurazione, potrà dunque essere proposta solo dopo che siano decorsi i termini di cui ai precedenti punti 1 e 2, e quindi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all’impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
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Il procedimento di separazione personale dei coniugi
A lei Avvocato cordiale saluto.
Essendo ovviamente di interesse d’entrambi sintetizzando passo subito al dunque.
Sposata dal 1969 ma separata di fatto dal 1980, mio marito (Italiano) residente in Svizzera ed io (di nascita Tedesca ma Svizzera e diventata Italiana col matrimonio) dunque da 29 anni sono e sarò sino alla morte residente in Italia.
Percepisco la Pensione di Vecchiaia Svizzera dal luglio 2004, la quale mi e addebitata mensilmente in Banca nella città di residenza.
Ora, ultimamente ho saputo che la Pensione di Vecchiaia di una donna sposata ma <separata di fatto> non sarebbe eguale in denari alla donna sposata che vive con il suo congiunto.
La mia domanda e semplice come potrei agire affinché questa mia separazione di fatto potesse essere riconosciuta ufficialmente, cioè non più come donna sposata, ma in quanto donna separata, per poi potere comunicare ufficialmente questa presente situazione a l’ente AVS Svizzera per l’adeguamento della mia attuale pensione ??
Desidero specificarvi che non ho nessun mantenimento pecuniario da parte del mio marito, come d’altronde anche nessun altro qualsiasi contatto.
Desidero aggiungere che sono in possesso di un documento scritto allora, dal mio marito il quale mi svicola dall’abbandono del domicilio coniugale.
In anticipo Maître la prego di credere alla mia gratitudine per un suo parere e colgo la presente occasione per rivolgervi sinceri e rispettose salutazioni.
A vous, Barbara.
Risposta: per “legalizzare” la perdurante separazione di fatto non deve fare altro che avviare il procedimento di separazione personale dei coniugi in Tribunale. La separazione dei coniugi (che è regolata dagli artt. 150 e ss del Codice Civile) può essere: a) consensuale o b) giudiziale.
a) separazione consensuale: se i coniugi riescono a trovare un accorso su tutte le condizioni della loro separazione (rapporti patrimoniali ed affidamento figli), possono presentare domanda congiunta al Tribunale competente. Dopo il deposito del ricorso viene fissata un’udienza (dinnanzi al Presidente del Tribunale) in cui i coniugi devono comparire personalmente; successivamente a tale udienza, se gli accordi dei coniugi sono ritenuti non pregiudizievoli per la prole, il Tribunale omologa la separazione. L’iter di questo procedimento è più veloce e si conclude nel giro di 3/4 mesi dal deposito del ricorso.
b) separazione giudiziale: qualora non si riesca a raggiunge un accordo tra i coniugi per la presentazione di un ricorso congiunto, non si può utilizzare il procedimento della separazione consensuale; pertanto ciascuno dei coniugi può chiedere (con l’assistenza di un avvocato) la separazione giudiziale con ricorso depositato in Tribunale e notificato all’altro coniuge. Anche in questo caso la prima udienza del giudizio prevede la comparizione personale dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale, il quale può adottare i porvvedimenti necessari ed urgenti a tutela del coniuge debole e della prole. Successivamente, il procedimento si svolge come una causa ordinaria che si conclude con una sentenza.
In entrambi i casi, la separazione non determina lo scioglimento del matrimonio che potrà essere richiesto (divorzio) dopo tre anni di separazione.
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Rinuncia al viaggio e conseguenze per il turista
Salve, un mese fa il mio ragazzo ha prenotato in una agenzia di viaggi un week end di due giorni per l’ octoberfest che si tiene a Monaco. La quota di partecipazione ammontava a 160,00. Una settimana prima però per impegni lavorativi improvvisi ha dovuto rinunciare a tale viaggio. Questo è stato comunicato all’agenzia che però non ci ha dato comunicazione della sua decisione. Le vorrei chiedere in questi casi cosa succede. Perdiamo solo una parte oppure solo il 30%?
La ringrazio per la sua attenzione.
Risposta: la risposta dovrebbe essere contenuta nelle condizioni che regolano il contratto stipulato con l’agenzia. Se quanto acquistato dal tuo ragazzo è un pacchetto turistico (“i pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle ventiquattro ore ovvero comprendente almeno una notte: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’articolo 86, lettere i) e o), che costituiscano parte significativa del pacchetto turistico” (art. 84 del Codice di Consumo – Dlgs 206/05)) trova applicazione l’art. 92 del codice del consumo, secondo il consumatore/turista può recedere dal contratto senza pagare nessuna penale quando si trova di fronte ad aumento superiore al 10% del prezzo del pacchetto turistico o modifica significativa di uno o più elementi del contratto.
Al di fuori di queste ipotesi, quindi, la legge non prevede la possibilità di recesso da parte del consumatore. Tuttavia, nella prassi è comunque prevista la possibilità per il consumatore di recedere dal contratto anche al di fuori delle ipotesi previste dalla legge sopra richiamata, previo pagamento di una penale; l’entità della penale, solitamente, aumenta con l’approssimarsi della data del viaggio: quindi se disdico il contratto un mese prima pagherò una penale inferiore a quella dovuta se esercito il recesso solo due giorni prima della partenza . Le condizioni e l’importo della penale sono solitamente indicate nelle clausole del contratto sottoscritto, alle quali occorre fare riferimento.
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La presenza del segnale stradale “Caduta massi” non esonera l’Anas da responsabilità in caso di frana
Corte di Cassazione - sentenza 24 giugno – 28 settembre 2009, n. 20754
La presenza del segnale stradale “Caduta massi” sulla strada statale non esclude automaticamente dalle responsabilità dell’ente custode della strada in caso di frana. Anzi, tale segnale indica la consapevolezza nell’ente proprietario della pericolosità della strada ed è quindi un elemento rivelatore per il giudice che deve pronunciarsi obbligo di risarcimento all’automobilista danneggiato a carico all’ente proprietario della strada: solo il caso fortuito esonera il custode ex articolo 2051 Cc e non si può non tener conto dalla specifica pericolosità del tratto di strada “incriminato”, che impone una particolare vigilanza.
La sentenza della Cassazione n. 20754/09, ribadisce ancora una volta il superamento del vecchio orientamento giurisprudenziale secondo il quale la responsabilità da cose in custodia per l’amministrazione proprietaria della strada sussiste solo quando le dimensioni dell’infrastruttura sono ridotte al punto da consentire una vigilanza costante. Secondo la Cassazione se il danneggiato dimostra che il sinistro è dipeso da un’anomalia della strada , allora sussiste la responsabilità dell’ente proprietario che deve risarcire il danno. La responsabilità dell’ente proprietario è esclusa solo se l’incidente è avvenuto a causa di una circostanza improvvisa e non prevedibile che è mancato il tempo per segnalarla o intervenire, nonostante la diligenza tenuta nel vigilare sulla strada .
Afferma la Corte di Cassazione: “In materia di responsabilità civile per manutenzione delle strade si è ulteriormente evidenziata (Cass. n. 20427 del 2008) la necessità di superare il precedente indirizzo di questa Corte che riteneva applicabile l’art. 2051 c.c., nei confronti della P.A., per le categorie di beni demaniali quali le strade pubbliche, solamente quando, per le ridotte dimensioni, ne è possibile un efficace controllo ed una costante vigilanza da parte della P.A., tale da impedire l’insorgenza di cause di pericolo per gli utenti (Cass. 26 settembre 2006, n. 20827; Cass. 12 luglio 2006, n. 15779; Cass. 6 luglio 2006, n. 15383). S’è dunque ritenuto di dover affermare il diverso principio secondo il quale: la responsabilità da cosa in custodia presuppone che il soggetto cui la si imputa abbia con la cosa stessa (e sia in grado di esplicare riguardo ad essa) un potere di sorveglianza, di modificarne lo stato e di escludere che altri vi apporti modifiche. S’è ulteriormente precisato: a) che per le strade aperte al traffico l’ente proprietario si trova certamente in tale situazione una volta accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di una anomalia della strada stessa (il cui onere probatorio grava sul danneggiato); b) che è comunque configurabile la responsabilità dell’ente pubblico custode, salvo che quest’ultimo non dimostri di non avere potuto far nulla per evitare il danno; c) che l’ente proprietario non può far nulla quando la situazione all’origine del danno si determina non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza della strada ma in maniera improvvisa, atteso che solo quest’ultima (al pari della eventuale colpa esclusiva dello stesso danneggiato in ordine al verificarsi del fatto) integra il caso fortuito previsto dall’art. 2051 c.c., quale scriminante della responsabilità del custode. Si è concluso, in sintesi, a) che agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito in linea generale è applicabile l’art. 2051 c.c., in riferimento alle situazioni di pericolo “immanentemente” connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, essendo peraltro configurabile il caso fortuito in relazione a quelle provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa; b) che, nonostante l’attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, la suddetta situazione non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (Cass. 29 marzo 2007, n. 7763; Cass. 2 febbraio 2007, n. 2308).
Ancor più di recente si è quindi sostenuto, a ulteriore specificazione dei criteri sin qui elaborati, che ai fini del giudizio sulla qualificazione della prevedibilità o meno della repentina alterazione dello stato della cosa, quale quella verificatasi nella specie (frana), occorre avere riguardo, per quanto concerne i pericoli derivanti da situazioni strutturali e dalle caratteristiche della cosa, al tipo di pericolosità che ha provocato l’evento di danno e che può atteggiarsi diversamente, ove si tratti di una strada, in relazione ai caratteri specifici di ciascun tratto ed agli analoghi eventi che lo abbiano in precedenza interessato (Cass., 3 aprile 2009, n. 8157).
La Corte d’Appello, nell’impugnata sentenza ha errato proprio nel non tener conto della specifica pericolosità del tratto di strada in cui si verificò il sinistro, caratterizzata dalla franosità del terreno sovrastante, come risulta del resto dalla precedente apposizione di segnali di pericolo.
Per tale ragione l’impugnata sentenza deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione”.
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Infiltrazioni di acqua dal pavimento del garage
Salve Avv. Falusi,
sono un costruttore che si trova dinnanzi ad un’imbarazzante situazione di controversia con un acquirente di un immobile da me realizzato.
Le espongo pertanto la situazione.
La costruzione da me realizzata negli anni tra il 1999 e la fine del 2001 è costituita da n°6 appartamenti di cui uno di proprietà del suddetto acquirente a cui appartiene anche un locale, la cui destinazione d’uso è garage,sito nel piano interrato della stesso edificio.
Oggetto della controversia è proprio questo garage.
A fronte delle recenti alluvioni verificatesi di recente, nonchè lo scorso anno , dal massetto non pavimentato di questo locale risale dal terreno saturo una lieve infiltrazione
d’acqua che si stabilizza al livello di pochi cm (nell’ordine dei 5 cm) per poi sparire dopo pochi giorni con l’ausilio di un tubo di scolo realizzato preventivamente in fase di costruzione.
L’acquirente pretende da me,parte costruttrice, un risanamento del locale (testuali parole) facendo intendere che di fatto tali infiltrazioni siano causa di un vizio struttrale.
A mio avviso tale richiesta risulta essere pretenziosa in quanto sono certo della mia buona fede e della realizzazione a regola d’arte, con materiali di primo ordine, dell’intero stabile e ritenigo sia piuttosto causa di eventi eccezzionali quali sono stati le suddette alluvioni.
Chiedo pertanto a Voi quale sia la posizione che devo assumere nei confronti del mio acquirente.
Approfitto della presente per porgerLe i miei più distinti saluti.
Diego
Risposta: il tema della responsabilità del costruttore per gravi difetti dell’immobile è stato affrontato in altri post, tra cui quello pubblicato il 26/3/2008, alla cui lettura si rimanda.
In sintesi, si tratta di stabilire quale sia la causa delle infiltrazioni: se queste sono dovute al “caso fortuito” (es. evento atmosferico eccezionale, vizio del suolo su cui è costruito il garage assolutamente imprevedibile) il costruttore non risponde; se, viceversa, la causa dipende da un difetto di costruzione allora sussiste la responsabilità del costruttore ex art. 1669 c.c. purché a questo sia stata fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta dei vizi e, tenuto conto che il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia.
Per accertare la causa del difetto e, quindi, la sussistenza o meno della responsabilità del costruttore, si dovrà ricorrere allo speciale procedimento dell’ Accertamento Tecnico Preventivo (ATP), che prevede la nomina, da parte del Tribunale, di un tecnico con l’incarico di verificare la cause delle infiltrazioni.
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Quando scade l’ipoteca?
Buonasera, sono Maria (…), desidero sapere se un’ ipoteca giudiziale possiede una scadenza, mi è stato riferito che essa scade automaticamente dopo dieci anni e deve essere rieseguita nuovamente, è corretto?Nel caso in cui il debitore avesse estinto il suo debito questo si realizza?Cordiali saluti
Risposta: l’iscrizione dell’ipoteca conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data. L’effetto cessa se l’iscrizione non e rinnovata prima che scada detto termine. Nonostante il decorso del termine ventennale, il creditore può procedere a nuova iscrizione; in tal caso l’ipoteca prende grado dalla data della nuova iscrizione. Questo è quanto disposto dagli articoli 2847 e 2848 c.c.
Se il debitore paga integralmente il creditore ipotecario, assieme al debito si estingue anche l’ipoteca. L’estinzione dell’ipoteca, tuttavia, non comporta la sua automatica cancellazione dai registri immobiliare, la quale deve essere richiesta a cura e spese del debitore.
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Si ferisce e perde un dito la madre che aiutava il figlio a scendere dallo scivolo: il Comune deve risarcire il danno.
Cassazione Civile – sentenza n. 20415 del 21 maggio 2009
Una mamma ha citato in giudizio il Comune sostenendo che mentre aiutava il figlio a scendere dallo scivolo nella villa comunale, a causa della mancanza di una vite di fissaggio, si era gravemente ferita ad un dito impigliato nella lamiera, ed in conseguenza delle gravi lesioni il dito le era stato amputato. Il Tribunale le dà ragione e condannava il Comune a pagarle Euro 13.944,29.
L’ente pubblico impugna la decisione e la Corte d’Appello di Napoli accoglie il gravame del Comune sulle seguenti considerazioni: 1) dalle prove assunte era risultato che la signora, dopo aver preso il figlio minore salendo in senso inverso sullo scivolo ed averlo riconsegnato al padre, nello scendere, seduta, il dito anulare sinistro, impigliatosi in una parte meccanica, si era amputato; 2) non vi era prova alcuna della mancanza della vite di fissaggio, mentre la sporgenza di una di esse, non interamente avvitata, emergente dalle foto scattate dall’attrice – senza provare che la riproduzione fotografica fosse avvenuta subito dopo il sinistro – non prova il nesso causale con l’accaduto, non avendo la vite la possibilità di trattenere il dito, né risultando alcuna fessurazione sullo scivolo, in lamiera su tubolari, dotato di maniglie sulla parte superiore e di sponde laterali; 3) era pertanto da ritenere, sulla base degli elementi raccolti, che la mano della S. sia rimasta incastrata tra il piano di discesa ed il sottostante tubolare afferrato nel risalire lo scivolo dal basso; 4) sussisteva la custodia dello scivolo da parte del Comune e poiché era situato in un giardino comunale le famiglie ed i minori che lo usano devono poter fare affidamento sulla sicurezza dell’impianto; 5) tuttavia la S. non aveva provato il nesso causale tra l’accaduto e lo scivolo come conseguenza normale della sua particolare condizione, potenzialmente dannosa, essendovi al contrario la prova di un uso anomalo dello stesso, poiché la S. era salita in senso inverso e tale fatto – c.d. fortuito attribuibile al terzo o al danneggiato – era idoneo da solo a cagionare l’evento, escludendo perciò la responsabilità del Comune per mancanza di nesso eziologico diretto tra lo scivolo ed il danno.
Ma la decisione della Corte d’Appello viene impugnata di fronte alla Cassazione dalla donna. E la Corte di Cassazione dà ragione a quest’ultima.
“Per escludere la responsabilità da cosa in custodia a norma dell’art. 2051 cod. civ. – afferma la Suprema Corte – il custode ha l’onere di provare che l’evento è stato cagionato da fatto estraneo ad essa – che può dipendere anche dalla condotta colpevole di un terzo o della stessa vittima (c.d. fortuito incidentale) – del tutto eccezionale, secondo il principio della regolarità e probabilità causale in quelle circostanze di tempo e di luogo, sì da essere imprevedibile, e perciò inevitabile.
Pertanto, non qualsiasi uso improprio o anomalo della cosa in custodia rispetto alla sua destinazione funzionale configura il caso fortuito, perché se invece la condotta concorrente del terzo nella causazione dell’evento non è assolutamente imprevedibile ex ante, persiste il nesso di causalità con la cosa e la sua funzione (Cass. 2563/2007), salva la limitazione del risarcimento del danno per gli effetti dell’art. 1227 cod. civ., da valutare dal giudice di merito (Cass. 11227/2008). Quindi, poiché funzione dell’art. 2051 cod. civ. è di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi ad essa inerenti (Cass. 4279/2008 e 20317/2005) – e questa è la ragione per cui, ai fini della responsabilità del custode per l’evento dannoso, è sufficiente che il danneggiato provi il nesso causale con la cosa custodita, indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale della stessa – il dovere del custode di segnalare il pericolo connesso all’uso improprio – da parte del terzo o del danneggiato – della cosa si arresta soltanto al caso in cui la pericolosità dell’anomala utilizzazione di essa, intesa come fattore causale esterno (Cass. 15429/2004), sia talmente evidente ed immediatamente apprezzabile da chiunque, da renderla del tutto imprevedibile e perciò inevitabile (Cass. 20334/2004, 25029/2008).
Pertanto, incontroverso che l’evento dannoso occorso alla S. è stato cagionato dallo scivolo situato nella villa comunale, per escludere la responsabilità del Comune, custode di esso, non è sufficiente che il Comune abbia provato le buone condizioni di manutenzione dello stesso e l’uso improprio del predetto gioco da parte della S., salita aggrappandosi ai tubolari sottostanti il piano in lamiera predisposto per la discesa anziché dalle apposite scalette, dovendo altresì il Comune dimostrare che tale utilizzazione era assolutamente inusuale, sia da parte dei minori che delle persone adulte, e quindi imprevedibile, sì che la condotta della S. ha interrotto il nesso causale tra lo scivolo e l’amputazione del dito che la parte sottostante della lamiera di esso ha provocato, e che di conseguenza l’evento non era evitabile mediante l’adozione di opportune cautele, come ad esempio il divieto di tale uso improprio, ovvero il rivestimento dei tubolari sottostanti la lamiera con materiale di gomma o comunque non tagliente.
Pertanto il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata, e la causa va rinviata per nuovo esame alla luce delle norme – tra cui l’art. 1227 cod. civ. – e dei principi innanzi richiamati”.
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Locazioni: se il locatore vende l’immobile che fine fa l’inquilino?
Buongiorno! il proprietario di casa vende l’abitazione ad altra persona, per il nuovo acquirente l’immobile acquistato è prima casa, l’inquilino che occupa con regolare contratto la casa per legge deve lasciare l’abitazione per far entrare il nuovo proprietario oppure no?
Mino
Risposta: Il contratto di locazione è opponibile al terzo acquirente, se ha data certa anteriore alla vendita. Questo è quanto dispone l’art. 1599 del codice civile, che aggiunge: ” le locazioni di beni immobili non trascritte non sono opponibili al terzo acquirente, se non nei limiti di un novennio dall’inizio della locazione. L’acquirente è in ogni caso tenuto a rispettare la locazione, se ne ha assunto l’obbligo verso l’alienante”.
Quindi, se per “regolare contratto” di locazione si intende un contratto registrato all’Agenzia delle Entrate la data apposta in occasione della registrazione è, appunto, quella “data certa” di cui fa menzione l’art. 1599 c.c. Se tale data è anteriore a quella della vendita dell’immobile, il nuovo acquirente è tenuto a rispettare il contratto di locazione da te stipulato con il precedente proprietario.
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