Consulenza su danni alla persona

Danni salute

Parcella dell’avvocato per il processo penale.

Egregio avvocato, io abito in un contesto condominiale e ho subito una querela  da parte di un comdomine per offese. Dopo essermi rivolto ad un avvocato si è svolto il processo davanti al giudice di pace penale di P.  luogo in cui risiedono anche entrambe le parti ed entrambe gli avvocati.
Il processo si è svolto con una prima udienza di circa una mattina di 5 ore dove è stato ascoltato il querelnte, una seconda volta abbiamo atteso assieme al nostro avvocato circa 8 ore in sala d’attesa e poi ci hanno mandato a casa per rinvio , una terza volta con udienza di circa 4 ore dove sono stato ascoltato io ; e infine un’altra mattina di 5 ore  per la discussione finale avvenuta tra avvocati e giudice per la conclusione del processo.
Il processo naturalmente ci ha assolto infatti la querela era una pura invenzione.
Chiedo cortesemente se possibile avere un’idea indicativa del costo totale che ci verrà addebitato dal nostro avvocato,  per evitare spiacevoli sorprese.
Ringrazio per la vostra cortese disponibilità
Distinti saluti

Ivan

Risposta: caro Ivan, non mi è possibile “prevedere” l’ammontare della parcella del Tuo avvocato.  Posso dire che, in mancanza di diversa pattuizione, la parcella dovrà essere redatta sulla base delle tariffe forensi (reperibili facilmente in Internet): in linea generale  la determinazione dell’onorario dell’avvocato deve tener conto della natura, complessità e gravitàdella causa, delle contestazioni e delle imputazioni, del numero e dell’importanza delle questioni trattate e della loro rilevanza patrimoniale; della durata del procedimento e del processo; del pregio dell’opera prestata ;del numero degli avvocati che hanno condiviso il lavoroe la responsabilità della difesa; dell’esito ottenuto,anche avuto riguardo alle conseguenze civili; delle condizionifinanziarie del cliente. Per le cause che richiedono un particolare impegno,per la complessità dei fatti o per le questioni giuridiche trattate, gli onorari possono essere elevati fino al quadruplo dei massimi stabiliti.

E’ Tuo diritto chiedere all’avvocato una specificazione analitica delle varie voci della parcella. Se ritieni che il collega ti chieda più del lecito è possibile chiedere al professionista di sottoporre all’esame del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati la congruità o meno della parcella.

Incidente sulla strada a causa della neve: l’ente proprietario della strada risarcisce fino a prova contraria

Cassazione civile – sentenza 24 settembre – 20 novembre 2009 n. 24529

Quando la causa del sinistro dipende dallo stato della strada, l’ente proprietario di quest’ultima è tenuto a risarcire il danno se non dimostra il caso fortuito o la forma maggiore. E’ quanto ribadito dalla Cassazione che, ancora una volta conferma la responsabilità ex art. 2051 c.c. nei confronti della P.A.

Il caso esaminato dalla Cassazione è quello di un veicolo che, percorrendo una strada di montagna coperta di neve, in corrispondenza di una curva, scivolata a causa della neve stessa. proprio nello stesso punto in cui alcuni giorni prima era avvenuto analogo incidente e dove il guard-rail, danneggiato in occasione del precedente sinistro, all’altezza di un tornante con sottostante scarpata, non era stato tempestivamente ripristinato dalla Provincia, proprietaria della medesima strada. Il proprietario del veicolo danneggiato si vede respinta la domanda risarcitoria sia in primo che in secondo grado, ma la Cassazione gli dà ragione
La Suprema Corte, infatti, censura la decisione del giudice precedente secondo il quale per quanto riguarda le strade, si deve escludere in linea di massima l’applicabilità dell’art. 2051 c.c. nei confronti dell’ente proprietario, poiché tali beni sono oggetto di uso diretto e generale ed hanno una tale estensione da non consentire una idonea vigilanza tesa ad evitare situazioni di pericolo. Secondo la Cassazione, infatti, l’indirizzo secondo il quale l’art. 2051 c.c. è applicabile nei confronti della P.A., per le categorie di beni demaniali quali le strade pubbliche, solamente quando, per le ridotte dimensioni, ne è possibile un efficace controllo ed una costante vigilanza da parte della P.A., tale da impedire l’insorgenza di cause di pericolo per gli utenti, deve ritenersi superato.

La Suprema Corte afferma infatti: “Si ritiene pertanto di dover affermare il diverso principio secondo il quale la responsabilità da cosa in custodia presuppone che il soggetto al quale la si imputa sia in grado di esplicare riguardo alla cosa stessa un potere di sorveglianza, di modificarne lo stato e di escludere che altri vi apporti modifiche. S’è precisato in tal senso: a) che per le strade aperte al traffico l’ente proprietario si trova in questa situazione una volta accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di una anomalia della strada stessa (e l’onere probatorio di tale dimostrazione grava, palesemente, sul danneggiato); b) che è comunque configurabile la responsabilità dell’ente pubblico custode, salvo che quest’ultimo non dimostri di non avere potuto far nulla per evitare il danno; c) che l’ente proprietario non può far nulla quando la situazione che provoca il danno si determina non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza della strada ma in maniera improvvisa, atteso che solo quest’ultima (al pari della eventuale colpa esclusiva dello stesso danneggiato in ordine al verificarsi del fatto) integra il caso fortuito previsto dall’art. 2051 c.c., quale scriminante della responsabilità del custode”.

“Si ritiene, in sintesi, – continua la Cassazione – che agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito è in linea generale applicabile l’art. 2051 c.c., in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, indipendentemente dalla sua estensione (Cass. 29 marzo 2007, n. 7763; Cass. 2 febbraio 2007, n. 2308; Cass., 3.4.2009, n. 8157).
Nella fattispecie per cui è causa la responsabilità non può essere esclusa dal caso fortuito, essendo questo individuabile in relazione a quelle situazioni di pericolo provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nella specie, non è dato individuare.
L’errore dell’impugnata sentenza è dunque consistito: nell’escludere l’applicabilità dell’art. 2051 c.c. in ragione della estensione del bene demaniale, nella specie l’intera rete stradale della provincia di Trento.
Per quanto riguarda l’impossibilità, nel breve periodo trascorso dal precedente sinistro, di procedere alla riparazione del guard-rail ed in merito all’adeguatezza dell’attività con cui la P.A.T. si era attivata, deve rilevarsi che le relative considerazioni si pongono al di fuori del principio di diritto insito nell’art. 2051 c.c., per cui a nulla rileva, in tale ambito, l’indagine sulla diligenza dell’ente proprietario e sull’adeguatezza del suo intervento, profili che invece rilevano nell’ambito dell’accertamento della responsabilità ai sensi dell’art. 2043 c.c. La P.A. per escludere la responsabilità che su di essa fa capo a norma dell’art. 2051 c.c. deve infatti provare che il danno si è verificato per caso fortuito, non ravvisabile come conseguenza della mancata prova da parte del danneggiato dell’esistenza dell’insidia. La vittima infatti non deve provare quest’ultima, cosi come non ha l’onere di provare la condotta commissiva od omissiva del custode, essendo sufficiente che provi l’evento danno ed il nesso di causalità con la cosa”.

Vizi dell’immobile locato: risponde anche il mediatore immobiliare?

Salve Avv. Falusi
Avrei una domanda da porle credendo possa essere di interesse comune.

- Ho affittato un appartamento con 2 camere da letto a inizio Ottobre 2009 presso un’agenzia immobiliare.
- Ad oggi, 25 Novembre 2009, verifico problemi di umidità/condensa nelle camere da letto esposte sull’esterno dell’edificio.
- Muffa estesa dal soffitto fino a terra in una camera e muffa estesa nella parte bassa di una parete nell’altra camera.
- L’appartamento affittato è al 2piano di 2 conpreso piano terra.
- Lateralmente all’edificio vi è uno stabile di 1 piano quindi le camere dell’appartamento preso in affitto non sono circondate da altri edifici.
- Inizialmente tali problemi non erano evidenti perchè erano coperti da armadi pesanti e tinteggiatura.
- La tinteggiatura è stata giudicata di bassa qualità indicata per fondo scala o cantine.
- La tinteggiatura era stata eseguita SOLO nelle parti con problemi di muffa (pittura bianca marcata nelle parti ora danneggiate).
- Accorgimenti che inizialmente non erano evidenti perchè l’appartamento è stato visto nel periodo caldo di fine Settembre 2009.
- L’agenzia mi ha dato l’appartamento dicendomi che era in condizioni idonee per quanto riguarda la tinteggiatura e altro.

Premetto che ho letto con interesse i casi “appartamento invaso dall’umidità” (http://avvocatoblog.wordpress.com/2007/10/15/appartamento-invaso-dallumidita/) e “Muffa e umidità nell’appartamento locato.” (http://avvocatoblog.wordpress.com/2008/01/31/muffa-e-umidita-nell%E2%80%99appartamento-locato/) le domando:

- Posso citare l’agenzia immobiliare per danni avendomi presentato un appartamento con problemi di umidità, camuffati da tinteggiatura/armadi e presenti da almeno un anno?

- Le confermo da almeno un anno perchè spostando gli armadi ho trovato nella parte bassa CD e piccoli pupazzetti tipo edicola per bambini appartenenti al vecchio conquilino sposato e con figli di bassa età.

Cordiali saluti e grazie del servizio che ci dedica.

Ivan

Risposta: la ringrazio innanzi tutto per l’apprezzamento. Per quanto riguarda la domanda posso dire che l’eventuale azione di responsabilità per i vizi presenti nell’immobile deve essere esercitata nei confronti del locatore.  A mio avviso l’agenzia incaricata della mediazione immobiliare non potrà essere coinvolta nell’azione di responsabilità, a meno che non si riesca a dimostrare che il mediatore era a conoscenza dei gravi vizi presenti nell’immobile e non ha riferito la circostanza al futuro conduttore. Infatti, il mediatore è tenuto ad un obbligo di corretta informazione delle parti, che comprende l’obbligo di comunicare le circostanze a lui note o comunque conoscibili, con la comune diligenza che si richiede al mediatore, in quanto figura professionale disciplinata dal codice civile e dalla legge n° 39 del 1989. Nel caso di specie mi sembra difficile dimostrare che il mediatore era ha conoscenza dei vizi.

Chi rompe paga ed i cocci ….non sono suoi

Salve lavoro in una azienda metalmeccanica, mi chiedevo se anche fra i metalmeccanici si attua la legge chi rompe paga.
Pasquale

Risposta: caro Pasquale, ‘purtroppo’ anche  gli appartenenti alla categoria dei metalmeccanici è soggetta al principio per cui chi arreca un danno è tenuto a risarcirlo. Quindi anche il metalmeccanico che danneggia, “rompe” il bene altrui dovrà risarcire il danno. Attenzione ai proverbi però: “chi rompe paga e i cocci sono i suoi” può essere una massima di buon senso, ma è giuridicamente errata; infatti, se è vero, come detto poc’anzi, che colui che rompe la cosa altrui deve risarcire il danno, e quindi pagare, con questo pagamento,tuttavia, non acquista la proprietà del bene danneggiato (il risarcimento del danno, infatti, non è un modo di acquisto della proprietà) quindi i “cocci” non diventano suoi.

Vendita internazionale di cose mobili: sussiste la giurisdizione del giudice dello stato del recapito finale della merce

Cassazione Civ., sez. Unite, 5 ottobre2009 n. 21191

In tema di vendita internazionale di cose mobili, va affermato il principio di prevalenza del Regolamento comunitario 44/01 sulle disposizioni dettate, in subiecta materia, dalla Convenzione di Vienna. La giurisdizione si determina, pertanto, attingendo al criterio del luogo di adempimento (e di consegna), inteso come luogo di recapito finale della merce dal punto di vista dell’acquirente (ossia luogo in cui i beni entrano nella materia disponibilità del destinatario, a prescindere da quello in cui il vettore eventualmente incaricato prenda in consegna la merce).

Con questa sentenza la Corte di Cassazione ha modificato il precedente indirizzo giurisprudenziale ritenendo che per tutte le controversie nascenti dal contratto di vendita internazionale di cose mobili, ivi compresa quella relativa al pagamento dei beni alienati, sussista la giurisdizione del giudice dello Stato del recapito finale della merce.

Passaporto per i minori

passaportoDomanda su passaporti di minori.
Come funziona ora la questione dei passaporti ai minori? Potresti informarmi sulle nuovi disposizioni dal 22/11?
Inoltre: un minore puo’ avere più di due passaporti dell’UE? Inoltre: puo’ avere due passaporti UE e uno americano?
Gabriella

Risposta: dal 25 novembre 2009  è stato introdotto l’obbligo del passaporto individuale per i minori. Lo prevede la Legge 20 novembre 2009, n. 166 ( pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 novembre 2009, n. 274) con la quale è stata data attuazione ad una normativa europea (Regolamento CE n. 444/2009 recante disposizioni in materia di passaporti contenenti elementi biometrici). La legge in questione modifica agli articoli 14 e 17 della legge sui passaporti (L. 1185/67).

La nuova legge stabilisce il principio “una persona – un passaporto” secondo cui i passaporti devono essere rilasciati come documenti individuali e ciò allo scopo di garantire una maggiore individuabilità e, quindi, maggiore sicurezza per i minori in viaggio. Il provvedimento nasce dall’esigenza di contrastare il crescente fenomeno della sottrazione indebita dei minori e soprattutto l’attività criminale della tratta internazionale dei minori.

Con la nuova legge, quindi, non è più possibile l’iscrizione del minore sul passaporto dei genitore. Il minore avrà un proprio passaporto individuale, la cui durata di validità è stata differenziata a seconda dell’età:

a) per i minori di età inferiore ai 3 anni il passaporto avrà una validità di 3 anni;

b) per i minori dai 3 ai 18 anni il passaporto sarà valido per 5 anni.

Il testo delle modifiche introdotte dalla L. 166/09 è il seguente:
Art. 14 – Il passaporto ordinario è individuale. Esso spetta ad ogni cittadino, fatte salve le cause ostative contemplate nella presente legge.
Per i minori di età inferiore agli anni quattordici, l’uso del passaporto è subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, oppure che venga menzionato sul passaporto, o su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l’assenso o l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 3, lettera a), il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati.
La sottoscrizione di tale dichiarazione deve essere vistata da una autorità competente al rilascio del passaporto

Art. 17 – Il passaporto ordinario è valido per dieci anni. La validità del passaporto può essere tuttavia ridotta a norma delle disposizioni in vigore o su domanda di chi ne abbia facoltà a norma di legge.
Per i minori di età inferiore a tre anni, la validità del passaporto è di tre anni; per i minori di età compresa tra tre e diciotto anni, la validità del passaporto è di cinque anni.

Quanto alla possibilità di avere due passaporti: se si hanno due cittadinanze è possibile avere anche due distinti passaporti. Dal 1992, infatti, con l’entrata in vigore della legge n. 91/1992, di norma chi acquista la cittadinanza di uno stato diverso dall’Italia non perde la cittadinanza italiana se non vi rinuncia espressamente.

Usucapione del fondo confinante

Sono Marina di 54 anni, sono proprietaria della casa di mia madre che mi è stata lasciata alla sua morte. Nel 1970, un atto notarile lo conferma, sono stati effettuati dei lavori di ristrutturazione che hanno sconfinato nella terra del vicino di 35 cm con il nulla osta da parte di quest’ultimo. Dopo 39 anni dalla modifica e dopo la morta della mamma vorrei vendere l’immobile ma il vicino rivendica la sua proprietà anche per quei pochi cm che gli stessi geometri,all’atto della misurazione, non riescono a definire con precisione. Essendo passati 39 anni posso esercitare il diritto di usucapione su quella parte?e il mio vicino puo impedire la vendita della casa?vi prego è una situazione disperata chiedo consiglio Distinti Saluti
Marina

Risposta: l’usucapione è un modo di acquisto della proprietà (o di un diritto reale di godimento) caratterizzato dal perdurare del possesso sulla cosa per il tempo stabilito dalla legge (20 anni nell’usucapione ordinaria). Si tratta di un acquisto della proprietà a titolo originario, il che significa che colui che usucapisce diventa proprietario automaticamente al compimento del ventennio e con effetto retroattivo.

Ma perchè si verifichino gli effetti dell’usucapione su un bene immbile occorre dunque  avere esercitato sullo stesso il possesso per un determinato periodo di tempo (almeno 20 anni nell’usucapione ordinaria, 10 anni nell’u. abbreviata ). Questo possesso deve essere continuato e non interrotto (è interrotto quando il possessore è stato privato del possesso per oltre un anno), pacifico e pubblico (cioè non acquistato in modo violento o clandestino), ed inequivoco (deve cioè essere esercitato senza incertezza in maniera corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale).

Il legittimo proprietario che ha perduto il possesso e quindi non usa il bene, per evitare di perdere la proprietà di quest’ultimo deve, prima che si compia il ventennio, promuovere un giudizio per la reintegrazione nel possesso.

Nel caso in questione, quindi, essendo passati addirittura 39 anni dallo spossessamento di una parte del fondo confinante, potrebbe effettivamente essersi verificato l’acquisto per usucapione a Tuo favore. Il Tuo vicino, quindi, non può impedire la vendita.

 

Quanto tempo occorre per sfrattare il conduttore moroso?

Quanto tempo è previsto per lo sfratto di un immobile locato ad uso non abitativo il cui locatario o condutttore sia moroso?
Pochi mesi?
Grazie
Nicola

Risposta: la convalida dello sfratto per morosità, ovvero il provvedimento del Tribunale in forza del quale il contratto viene risolto ed al conduttore viene ordinato di lasciare l’immobile, può essere ottenuto in tempi rapidi. Tempi più lunghi solitamente occorrono per l’esecuzione forzata del provvedimento: se, infatti, il conduttore non rilascia spontaneamente l’immobile, il locatore dovrà rivolgersi all’ufficiale giudiziario per fare eseguire lo sfratto. Solitamente la “prima visita” dell’ufficiale giudiziario non ha grande effetto: se il conduttore non decide di lasciare l’immobile volontariamente l’ufficiale giudiziario dovrà fissare una nuova data per lo sfratto con l’aiuto della forza pubblica. Solitamente, quindi, occorrono alcuni mesi per ottenere il rilascio forzato dell’immobile.

Chi risponde dei danni provocati a terzi dalla ditta appaltatrice? quest’ultima o il committente?

casa

Salve, sono Grazia ho un breve quesito da porvi.
Vivo in un appartamento a piano terra e da 8 mesi stanno innalzando un’ altro piano sopra il mio, a parte il fatto che sono in ritardo di 3 mesi coi lavori, mi hanno causato notevoli danni al soffitto di tutto il mio appartamento dovuto al fatto che hanno tolto tutte le protezioni del terrazzo (quindi mattoni e guaine) per innalzare i pilastri e fare la soletta. con le piogge di marzo ed aprile ci sono state forti infiltrazioni d’acqua che oltre a causarmi notevole umidita’ e muffa hanno dato luogo a crepe profonde da dove esce l’acqua (sopra la testata del letto della camera da letto) e il notevole deterioramento dei mobili

nuovi (14 mesi di vita) di pregiato legno che si sono rigonfiati tutti.Preciso che tutto cio e’ dovuto soprattutto al loro modo di lavorare molto menefreghista e soprattutto al personale incompetente che non adopera nessuna misura di prevenzione per gli eventi meteorologici.

La mia domanda e’: a chi devo fare causa per risarcimento danni? al costruttore o chi gli ha dato il mandato di costruire?i proprietari degli appartamenti che verranno al primo piano sono miei parenti. devo fare causa a loro o al costruttore?

Risposta: dal principio dell’autonomia dell’appaltatore, il quale esplica la sua attività nell’esecuzione dell’opera assunta con propria organizzazione apprestandone i mezzi, nonché curandone le modalità ed obbligandosi verso il committente a prestargli il risultato della sua opera, deriva che, di regola, l’appaltatore deve ritenersi unico responsabile dei danni derivati a terzi dall’esecuzione dell’opera.

Può,tuttavia, configurarsi una corresponsabilità del committente in caso di riferibilità a quest’ultimo dell’evento dannoso per culpa in eligendo, per avere cioè affidato l’opera ad un’impresa assolutamente inidonea, ovvero quando l’appaltatore in base a patti contrattuali sia stato un semplice esecutore degli ordini del committente ed abbia agito quale nudus minister, limitandosi cioè ad attuare specifiche direttive del committente.

Anche recentemente la Corte di Cassazione si è espressa in questi termini: “in tema di appalto, solo l’appaltatore deve ritenersi responsabile dei danni cagionati a terzi dall’esecuzione dell’opera, potendosi eccezionalmente configurare una corresponsabilità del committente nel caso di specifica violazione da parte sua di regole di cautela nascenti ex art. 2043 c.c. ovvero quando l’evento dannoso gli sia addebitabile a titolo di culpa in eligendo, per avere affidato l’opera ad impresa che palesemente difettava delle necessarie capacità tecniche ed organizzative (Cassazione civile , sez. III, 26 marzo 2009 , n. 7356).